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Regolamento viaggi di istruzione

REGOLAMENTO RELATIVO A USCITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

Descrizione

REGOLAMENTO RELATIVO A USCITE, VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE
Approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 15/01/2024 e dal
Consiglio d’Istituto con delibera n. 2 del 15/01/2024
formulato in accordo con i principi del Piano dell’Offerta Formativa della scuola, ai sensi della
C.M. n° 291 del 14/10/1992 (Testo unico sui viaggi d’istruzione), della C.M. n° 623 del 02/10/1996
(Normativa base in tema di turismo scolastico) e dei seguenti atti normativi:
– DPR n° 275/1999 “Autonomia delle Istituzioni Scolastiche”
– DPR n° 156 del 09/04/1999 “Attività integrative nelle istituzioni scolastiche”
– Dlgs n° 165 del 30/03/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche.
– Codice dell’amministrazione Digitale, articolo 5 del CAD di cui al D. Lgs 82/2005
– Circolare Ministeriale 2 ottobre 1996, n. 623
ART. 1 Premessa
I viaggi d’istruzione costituiscono una importante occasione di aggregazione e di socializzazione tra
gli alunni oltreché un momento di crescita culturale e di autonomia personale. Sono strumenti di
collegamento tra l’esperienza scolastica e una più ampia esperienza extrascolastica, favorendo la
socializzazione e l’apprendimento. La partecipazione ai viaggi d’istruzione è facoltativa sulla base di
esigenze rilevate nei singoli Consigli di classe e i partecipanti sono tenuti ad osservare le norme di
comportamento per la salvaguardia della propria ed altrui sicurezza.
Tali iniziative sono programmate a inizio di anno scolastico su proposta degli insegnanti ed
approvazione dei consigli di intersezione per la scuola dell’infanzia e dei consigli di classe per la
scuola secondaria di primo grado; per la scuola primaria, la proposta sarà fatta dai dipartimenti di
classi parallele e approvata in sede d’interclasse; per le sole gite che coinvolgono tutte le classi di un
plesso scolastico, dagli insegnanti coordinatori di plesso.
Le uscite non programmate entro i termini stabiliti dalla commissione gite o dal Capo d’ Istituto,
devono essere comunque richieste con almeno 30 giorni di preavviso e saranno autorizzate, previo
parere della Commissione Gite, dal Dirigente Scolastico.
Gli alunni potranno partecipare a viaggi di istruzione e campi scuola sia su territorio nazionale che
all’estero.
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Almeno i due terzi degli alunni dovranno aderire per la partecipazione della classe all’uscita. Si
prevedono deroghe per particolari situazioni debitamente documentate e motivate al Dirigente
Scolastico, che si riserva di autorizzare anche in mancanza dei due terzi dei partecipanti.
ART. 2 Organizzazione
L’organizzazione dei viaggi d’istruzione e delle visite guidate è affidata alla Commissione Gite che
si occupa del coordinamento viaggi ed uscite didattiche e manifestazioni, nominata dal Collegio dei
docenti; qualora tale commissione non si costituisse sarà il coordinatore di ogni plesso o referente di
grado ad occuparsene. Detta figura si avvarrà della collaborazione del DSGA, relativamente alle
procedure di ordine amministrativo-contabile.
Per la scuola primaria, essendo sorta l’esigenza di limitare il numero di viaggi da gestire da parte della
commissione e della segreteria e nel contempo di ottimizzarne l’organizzazione anche al fine di
contenere la spesa da parte delle famiglie, la Commissione proporrà delle mete comuni in modo che
sia sempre possibile associare più classi.
ART. 3 Tipologie dei viaggi
Alle classi potranno essere proposte uscite e/o itinerari culturali che si configurano come esperienze
coerenti con obiettivi didattici e formativi; occasioni di approfondimento di determinati aspetti delle
discipline; azioni volte alla promozione personale e culturale degli allievi e alla loro piena
integrazione scolastica e sociale o finalizzati alla conoscenza e alla pratica di una attività sportiva.
Si articolano in:
 uscite sul territorio
 visite guidate in orario scolastico
 visite guidate di mezza o intera giornata
 viaggi di istruzione o campi scuola di tre o cinque giorni
ART. 4 Durata
I viaggi d’istruzione e le uscite didattiche sono così disciplinati:
1. per effettuare uscite sul territorio comunale in orario scolastico, a piedi o con lo scuolabus, va
rilasciata una autorizzazione dall’esercente responsabilità genitoriale valida per l’intero anno
scolastico; le famiglie degli alunni della scuola Primaria e della scuola dell’Infanzia devono
comunque essere informate in tempo utile di eventuali iniziative.
2. le visite guidate in orario scolastico sono stabilite dai singoli consigli di interclasse/classe senza
alcun limite e possono effettuarsi entro il termine delle attività didattiche se ricadono nell’ambito
del comune, dei comuni limitrofi e del Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini.
3. per le visite di un giorno i tempi di percorrenza non devono superare le 5 ore per l’andata e
altrettante per il ritorno, possono effettuarsi entro il termine delle attività didattiche;
4. nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria per le classi prime, seconde e terze potranno
proporsi itinerari di un giorno all’interno della provincia e nelle province limitrofe.
ART. 5 Alunni partecipanti
Gli alunni che partecipano a iniziative comuni a più classi potranno partecipare liberamente a più
iniziative previste dal Piano dell’Offerta Formativa.
Per gli alunni che manifestano comportamenti dannosi per sé e per gli altri, il consiglio di classe si
riserva di valutare la partecipazione del medesimo al viaggio di istruzione.
Lo stesso consiglio terrà altresì in considerazione gli obiettivi del viaggio di istruzione che oltre ad
avere una ricaduta sul piano didattico può essere utilizzato come utile strumento di integrazione
sociale, specialmente con alunni più fragili dal punto di vista emotivo- comportamentale.
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In caso di esclusione di alunni alla partecipazione, il docente coordinatore darà tempestiva
comunicazione al Dirigente Scolastico, il quale provvederà ad informare formalmente la famiglia
sulla decisione assunta dal Consiglio di classe.
Gli studenti che non partecipano al viaggio programmato per la classe, hanno l’obbligo di frequentare
le lezioni.
ART. 6 Docenti accompagnatori
Nella programmazione dei viaggi deve essere fissata la presenza di almeno un accompagnatore ogni
15 alunni. Nel caso in cui non sia garantita la partecipazione di un numero sufficiente di
accompagnatori, l’iniziativa non viene autorizzata o, se già autorizzata, può essere sospesa con
provvedimento motivato dal Dirigente scolastico. Il Consiglio di interclasse/classe dovrà altresì
designare un accompagnatore supplente. Gli accompagnatori devono appartenere alla classe in
viaggio; nel caso vi fossero più classi coinvolte, ciascuna dovrà avere almeno un proprio docente in
qualità di accompagnatore. Nel caso si verifichi la necessità di sostituire urgentemente un docente
accompagnatore, che per validi motivi ritiri la propria disponibilità ad accompagnare la classe e non
sia possibile annullare il viaggio senza spese (more, penali, ecc.), il Dirigente scolastico potrà
incaricare, quale accompagnatore, anche un docente esterno al consiglio di classe. Per ogni uscita o
viaggio deve essere individuato un docente responsabile, il quale al termine del viaggio presenterà al
Dirigente scolastico, una sintetica relazione sul viaggio stesso (art.n°15 del presente regolamento) Gli
insegnanti accompagnatori devono viaggiare con gli studenti e pernottare nello stesso albergo. Essi
hanno l’obbligo della vigilanza con l’assunzione della responsabilità di cui all’art. 2047 del Codice
civile, integrato dalle Leggi e Norme in vigore al momento della realizzazione del viaggio. Per i
viaggi all’estero almeno un docente accompagnatore deve possedere una buona conoscenza della
lingua straniera diffusa nel Paese di destinazione (art. 8 Legge quadro del 1996) o comunque della
lingua inglese.
Nei viaggi finalizzati alle attività sportive, la scelta degli accompagnatori andrà prioritariamente a
favore dei docenti di Scienze motorie, con eventuale integrazione di altri docenti.
La designazione degli accompagnatori spetta al Dirigente Scolastico, il quale nell’ambito delle
indicazioni fornite dal Consiglio di classe e assicurando l’avvicendamento, individua i docenti
tenendo conto delle loro effettive disponibilità.
È consentita, inoltre, la partecipazione del personale ATA in qualità di accompagnatore, solo in casi
di eccezionale necessità a supporto dei docenti.
La partecipazione del genitore-accompagnatore è consentita solo in casi particolari, accertati ed
approvati dal consiglio di classe e autorizzati dal Dirigente Scolastico.
ART. 7 Partecipazione alunni diversamente abili
Il Miur ribadisce l’importanza della partecipazione degli alunni con disabilità alle gite scolastiche e
nella nota 645/02 evidenzia come i viaggi d’istruzione rappresentino un’opportunità fondamentale per
l’integrazione scolastica, pertanto organizzarne uno non accessibile sarebbe un evidente atteggiamento
discriminatorio.
Affinchè ciò non avvenga, la nota del Miur n. 2209/12, ai sensi del DPR 275/99 sottolinea come la
scuola può scegliere in modo autonomo i viaggi d’istruzione e le visite guidate.
Spetta alla scuola designare un accompagnatore idoneo e non è più in vigore l’obbligo della presenza
di un docente ogni 15 alunni; nel caso particolare della presenza di un alunno con disabilità si prevede,
anche se non obbligatorio, la presenza di un ulteriore docente o di un familiare.
La scuola non può subordinare il diritto di partecipazione alla gita dell’alunno con disabilità alla
presenza di un familiare né pretendere che quest’ultimo lo accompagni.
La sorveglianza pertanto potrà essere affidata ad una delle seguenti figure:
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insegnante di sostegno o anche ad un altro docente, ad un operatore di assistenza, ad un
collaboratore scolastico, ad un parente o ad altre figure professionali o volontarie ritenute idonee e
disponibili.
ART. 8 Modalità di pagamento
Per quanto riguarda i viaggi di più giorni insieme all’adesione verrà richiesto il versamento di
almeno la metà della quota complessiva del viaggio.
Le modalità di pagamento saranno comunicate sulla base della normativa vigente ed atte ad
assicurare la piena detraibilità dei contributi versati dalle famiglie per gite e campi scuola. Il
pagamento sarà effettuato individualmente dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale
sul portale Pago PA o tramite altri strumenti di pagamento telematico autorizzati; in alternativa il
rappresentante di classe o altro genitore può proporsi come collettore della cifra necessaria a
svolgere la gita, provvedendo ad effettuare un pagamento cumulativo, previa comunicazione alla
segreteria scolastica.
La successiva rinuncia al viaggio non comporta la restituzione della quota già versata, a meno che
ciò sia previsto come servizio assicurativo nel contratto della società vincitrice dell’appalto. Per
particolari situazioni economiche, previa presentazione di certificazione ISEE, si può prevedere la
parziale e/o totale esenzione economica.
Il docente coordinatore dovrà trasmettere alla segreteria l’ elenco degli alunni partecipanti e accertarsi
che tutto si svolga nei tempi stabiliti; il docente di classe dovrà raccogliere e conservare le
autorizzazioni dei genitori. Si precisa che la lista non potrà essere modificata successivamente
all’inoltro alla segreteria ed è pertanto da ritenersi vincolante per i genitori che hanno autorizzato la
partecipazione al viaggio. Dal momento della comunicazione da parte del docente agli uffici di
segreteria, si viene a perfezionare un credito nei confronti della scuola e prendono vigore le
conseguenze di cui al presente articolo.
La scadenza che verrà data per ogni viaggio è tassativa, pena l’esclusione.
ART. 9 Consenso dei genitori
Trattandosi di minori, è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto dei genitori o di chi
esercita la responsabilità genitoriale che deve essere raccolto e conservato dal docente di classe.
ART. 10 Mezzo di trasporto
1. I viaggi si compiono normalmente a mezzo pullman, ma possono anche effettuarsi, per
regioni italiane situate a notevole distanza o all’estero, con traghetto o con il treno o con
l’aereo. In tutti i casi dovranno essere garantiti i requisiti di sicurezza richiesti dalla
normativa ministeriale in materia. Per tale adempimento la scuola si avvarrà della
collaborazione degli organi di polizia preposti.
2. Per le uscite sul territorio comunale e nei comuni limitrofi nonché nel Parco Naturale
Regionale dei Monti Simbruini è possibile utilizzare lo scuolabus. Sarà compito
dell’ufficio di segreteria disciplinare l’uso di tale mezzo. Si precisa che anche in questo
caso il servizio di trasporto sarà a pagamento (tranne in caso di eventuali gratuità garantite
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dai Comuni).
ART. 11 Spese
Le spese relative a vitto, alloggio, trasporto, ingressi a musei, guide, sostenute per qualsiasi tipo di
uscita sono a carico delle famiglie degli alunni partecipanti.
Unica eccezione è costituita da quella tipologia di viaggi per i quali intervengono Enti finanziatori
esterni (Progetti europei Comenius, Coni, ecc.).
ART. 12 Comportamento e vigilanza
Il comportamento degli alunni, in qualunque momento del viaggio, dovrà essere sempre corretto e
controllato, onde evitare difficoltà e disagio per gli accompagnatori e per favorire la completa riuscita
del programma. Il docente accompagnatore assicurerà la scrupolosa vigilanza indistintamente di tutti
gli alunni partecipanti durante la durata dell’intero viaggio.
Se la visita dura più di un giorno, i partecipanti sono tenuti ad osservare le seguenti norme di
comportamento: alle 23,00 ci si ritira nelle proprie stanze per riposarsi: è essenziale dormire per un
congruo numero di ore al fine di affrontare con attenzione e vigilanza la giornata seguente.
Queste norme sono adottate nell’esclusivo interesse della tutela dell’integrità fisica degli alunni. Il
comportamento scorretto di alcuni non deve disturbare gli altri studenti e gli insegnanti: tutti hanno
diritto di beneficiare pienamente della visita d’istruzione. Qualora non vengano rispettate una o più
norme, dopo un primo richiamo verbale, si procederà ad informare tempestivamente la famiglia e ad
applicare le disposizioni del regolamento di disciplina.
Gli insegnanti accompagnatori,
È compito del docente accompagnatore fornire agli alunni:
– istruzioni, accordi chiari e precisi sul programma di viaggio;
– il materiale necessario per non perdersi (numeri di telefono, piantine, luoghi di ritrovo);
– informazioni sull’abbigliamento e il materiale da portare.
È compito del docente accompagnatore controllare:
– che la salita e la discesa dai mezzi di trasporto avvenga in modo ordinato;
– che gli alunni non si allontanino mai dal gruppo da soli;
– che il gruppo, durante gli attraversamenti stradali, rispetti la segnaletica stradale specifica.
Per i viaggi di più giorni, una volta arrivati in albergo, sono tenuti a controllare le camere per
verificare che non ci sia nulla di rotto onde evitare una ingiusta attribuzione di colpa; prendere visione
del piano di evacuazione e delle vie di fuga; accertarsi che gli ambienti siano puliti e
dislocare gli alunni nelle stanze; prendere accordi con il personale circa gli orari delle prime colazioni
e dei pranzi.
Gli studenti devono aver cura di preparare un bagaglio comodo ed adeguato alla stagione, alle
situazioni climatiche e ai mezzi di trasporto utilizzati, indicare eventuali allergie a farmaci e/o
alimentari; devono avere sempre con sé il numero di telefono dell’albergo o dei docenti
accompagnatori, oltreché conoscere il programma; essere provvisti del documento di identità, se in
possesso, o della tessera sanitaria.
ART. 13 Sicurezza
Per garantire la massima sicurezza, ci si deve attenere alle seguenti regole: evitare gli spostamenti
notturni, salvo i casi in cui i luoghi da raggiungere siano lontani e pertanto è preferibile viaggiare di
6
notte.
Scegliere con particolare attenzione l’Agenzia di viaggi (deve essere in possesso di tutti i requisiti) o
la Ditta di autotrasporto (deve essere in possesso della documentazione attestante i requisiti preascritti
dalla Legge in relazione all’automezzo usato) per verificarne l’affidabilità.
Che sia presente un secondo autista quando l’automezzo sia tenuto in movimento per un periodo
superiore alle ore 9 giornaliere.
La presenza di autisti con almeno due anni di esperienza documentabili.
ART.14 PROCEDURE
Fase organizzativa
1. La gita o campo scuola deve essere richiesta con apposito modulo indirizzato in prima istanza alla
commissione gite che valuterà :
 se l’uscita didattica è stata richiesta entro la scadenza temporale prevista dalle istruzioni
applicative del seguente regolamento di cui all’art. 16
 se è coerente con il POF
 se è opportuno richiedere al Dirigente Sscolastico l’autorizzazione in deroga di cui
all’art.1
In caso la richiesta del viaggio di istruzione rispetti i suddetti requisiti, la commissione gite
inoltrerà la richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico.
2. Si precisa che gli insegnanti non devono inviare personalmente i moduli di prenotazione a teatri,
parchi o altri enti ecc. in quanto tale incombenza ricade nei compiti della segreteria che le effettuerà
formalmente e con la modulistica scolastica soltanto dietro autorizzazione da parte della Dirigente.
In difetto dell’osservanza di tale procedura, il docente che avrà concluso qualsivoglia prenotazione
ne dovrà rispondere economicamente di persona.
3. L’itinerario prescelto dovrà essere organizzato in modo dettagliato, dovrà quindi contenere,
giorno per giorno l’indicazione della località, dei musei, dei luoghi d’arte, ecc. E’ necessario
accertarsi di avere il nome e il numero di telefono di un referente dell’Agenzia. In sede di
aggiudicazione della gara d’appalto si dovrà avere cura di procedere non in base all’offerta più
bassa, ma in base ad una “media mediata” delle offerte pervenute. Per le Agenzie di viaggio
partecipanti alla gara in riferimento allo schema di capitolato d’oneri da utilizzare per la
disciplina dei rapporti contrattuali tra le Istituzioni scolastiche e le Agenzie di viaggi, si desidera
precisare quanto segue:
– l’Agenzia dovrà aver cura di inviare un pullman in buono stato e pulito; l’autista dovrà essere un
professionista esperto dei luoghi e delle strade da percorrere e si auspica che sia una persona
tollerante della naturale irrequietezza degli alunni;
– gli alberghi dovranno essere in zona centrale, curati dal punto di vista igienico e della ristorazione
e con arredo funzionale;
– gli alunni dovranno essere sistemati in stanze con bagno con un massimo di quattro letti;
– gli alunni dovranno essere distribuiti al massimo su due piani, al fine di garantire un efficace
controllo da parte dei docenti accompagnatori;
– i docenti accompagnatori dovranno essere sistemati in camere singole e distribuiti in modo
omogeneo per effettuare i necessari controlli;
– i pranzi esterni dovranno essere consumati in ristorante o eventualmente nello stesso albergo o
al sacco preparati dall’hotel/ristorante senza che ne risulti penalizzato l’itinerario.
– Il menù dovrà prevedere un pasto completo (primo e secondo , un contorno, un dessert e una
bottiglia di acqua minerale di 250 cl. a ragazzo).
4. In fase di programmazione dell’uscita devono essere previste mete alternative da visitare nel
caso in cui, giunti a destinazione , non fosse più possibile mettere in atto il programma previsto
a causa di impedimenti improvvisi.
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5. Le Agenzie dovranno indicare in calce a ciascun itinerario richiesto:
– Il costo del biglietto di ingresso, se previsto, e se esso comprende la disponibilità di una guida.
In caso contrario dovrà essere indicato anche il costo pro-capite della guida stessa
– In caso di mancata partecipazione da parte degli alunni per malattia o per grave motivo
certificato, se l’Agenzia fornisce una polizza assicurativa e se no, l’entità del rimborso e le
modalità di richiesta dello stesso.
– Il numero delle gratuità sui partecipanti che, comunque, come da normativa vigente, non potrà
essere inferiore a 1/15 partecipanti.
La scuola può organizzare campi scuola in autogestione e/o in cogestione che derogano dai vincoli
stabiliti per le Agenzie di viaggio.
ART. 15 Monitoraggio e valutazione
Al rientro dal viaggio, i docenti accompagnatori riferiranno alla commissione gite e al Dirigente
Scolastico circa eventuali disservizi da parte delle agenzie fornitrici.
ART. 16 Istruzioni applicative
Istruzioni applicative del presente regolamento saranno emanate di anno in anno con provvedimento del
Dirigente Scolastico sulla base della normativa vigente in cui, tra l’ altro, stabilirà anche i tempi per la
scelta delle mete didattiche e la scadenza per l’inoltro della richiesta di autorizzazione
Art. 17 – Validità
Il presente Regolamento è in vigore a tempo indeterminato all’atto della sua approvazione e
suscettibile a modifiche da parte degli Organi collegiali competenti.

Allegati

Contatti

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