Facendo seguito e richiamando le disposizioni normative di cui alla Legge 183/2010 e alle circolari attuative INPS e per rendere compatibili tutte le richieste di permessi di cui all’oggetto con le esigenze organizzativo-didattiche dell’istituzione scolastica, si ricorda alle SS.LL. di presentare:
- Prima istanza
La richiesta di riconoscimento dei benefici di cui alla Legge 104/92 e s.m.i. va inoltrata al Dirigente Scolastico dell’istituto di titolarità, che provvederà all’emissione del relativo decreto autorizzativo. La medesima richiesta, per conoscenza, va inoltrata anche all’eventuale istituto di completamento a cui deve essere consegnato successivamente il decreto di riconoscimento dei benefici della Legge 104/92.
- Perdita, eventuale, del beneficio della Legge 104/92
Ogni dipendente deve comunicare con tempestività alla dirigenza scolastica ogni eventuale variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni.
Si precisa che
I tre giorni di permesso per assistenza ad un familiare disabile grave, per quanto riguarda il personale docente, sono disciplinati dall’articolo 15, comma 6, del CCNL 2007, confermato dal Contratto 2016/18. Per il personale ATA art. 32, comma 1, del CCNL Istruzione e Ricerca del 19.04.2018.
La modalità di fruizione dei permessi legge 104
Si richiede al personale docente e ATA una pianificazione mensile di massima per la fruizione dei permessi di cui alla legge 104/92.
Si tratta di una pianificazione che permette di concordare preventivamente con l’Amministrazione le giornate di permesso fermo restando che in dimostrate situazioni di urgenza le giornate possono essere modificate.
Si ricorda che essi devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.
L’Inps con circolare applicativa n. 45 dell’1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che “Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all’inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell’arco del mese di riferimento ed è tenuto, altresì, a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione”.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente alla questione della programmazione dei permessi, con Interpelli n. 1/2012 e 31/2010, ha riconosciuto al datore di lavoro la facoltà di richiedere una programmazione dei permessi ex art. 33, legge 104/1992, purché ciò non comprometta il diritto del soggetto disabile ad un’effettiva assistenza.
I giorni fruiti:
- sono retribuiti (non è prevista la decurtazione ai sensi dell’articolo 71 della legge n. 133/08);
- sono coperti da contribuzione previdenziale;
- sono utili a tutti gli effetti;
- non riducono le ferie;
- non riducono la tredicesima;
- non sono soggetti a recupero.
- sono tre al mese;
- sono fruiti esclusivamente a giorni (per i docenti)
Permessi 104/92 ATA: fruibile anche ore
L’articolo 32 del CCNL 2016/18, sostituendo l’articolo 15 del CCNL 2007 (per il solo personale ATA) così recita:
I dipendenti ATA hanno diritto, ove ne ricorrano le condizioni, a fruire dei tre giorni di permesso di cui all’ art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere utilizzati ad ore con riduzione oraria giornaliera di 2 ore.
Uso improprio dei permessi
Al fine di evitare l’insorgere di responsabilità di carattere disciplinare, penale e patrimoniale, si ricorda al personale che beneficia delle disposizioni previste dalla legge 104/92 che, anche pur trattandosi di un diritto destinato e di cui può beneficiare, a richiesta, il lavoratore, il destinatario effettivo è il familiare al quale deve essere garantita, in via esclusiva, l’assistenza.
Ricovero
L’accesso alla misura in parola è precluso se la persona da assistere è ricoverata a tempo pieno (per le intere 24 ore) presso strutture ospedaliere o simili (pubbliche o private) che assicurino assistenza sanitaria continuativa.
I permessi vanno concessi comunque in caso di ricovero a tempo pieno:
- Del minore disabile, se i sanitari certificano il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare
- del disabile in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine.
- I permessi sono, altresì, concessi quando il disabile si deve recare al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite specialistiche e terapie certificate. Tale ipotesi, infatti, interrompe il tempo pieno del ricovero e determina l’affidamento del disabile all’assistenza del familiare
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Emanuela Fubelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
exart3c.2D.Lgs.39/93
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