In riferimento alla nota del MIM prot. n. 10138 del 10 marzo 2025 di pari oggetto, che si allega e all’ordinanza della Corte di Cassazione – sez. lav. 17 giugno 2024 n. 16715 che afferma (…) “Ove non vi sia stata espressa istanza del docente non di ruolo di godere del congedo nei giorni compresi fra la fine delle lezioni ordinarie e il 30 giugno di ogni anno (data nella quale cessano le attività didattiche), e il dirigente scolastico non abbia né adottato provvedimenti al riguardo né invitato l’insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto di tale insegnante alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro”.
Si invitano i docenti non di ruolo ad esercitare il proprio diritto a godere delle ferie, prima della cessazione del rapporto di lavoro pena la perdita del diritto alle ferie e all’indennità sostitutiva.
Tale diritto va esercitato durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dal calendario regionale e dalle delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto.
Sono da escludersi le giornate destinate agli scrutini agli esami di Stato e alle attività educative.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Emanuela
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’ art.3, comma2, del D.Lgs 39/93
Emanuela Fubelli
Dirigente Scolastico