CCNL

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021

Il giorno 18 Gennaio 2024, alle ore 10:30, presso la sede dell’A.Ra.N., ha avuto luogo l’incontro tra
l’A.Ra.N. e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative del comparto
Istruzione e ricerca.
Al termine della riunione, alle ore11.00, le parti sottoscrivono l’allegato Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro.
Per l’A.Ra.N., il Presidente Cons. Antonio Naddeo ………….firmato ……………
Per le Organizzazioni sindacali: Per le Confederazioni:
CISL FSUR ………….. firmato …….. CISL ……….. firmato …………….
FLC CGIL ……………. firmato …….. CGIL…………firmato …………….
FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA non firmato UIL ………….non firmato…………
SNALS CONFSAL ……. firmato …… CONFSAL …. firmato …………….
FEDERAZIONE GILDA UNAMS … firmato …. CGS ………… firmato …………….
ANIEF ………………… firmato ……. CISAL ……… firmato …………….
1
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
del
Comparto
ISTRUZIONE E RICERCA
Periodo 2019-2021
30
Titolo V
RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE
Art. 22
Destinatari
1. Le disposizioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al presente Titolo si
applicano al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle istituzioni
scolastiche ed educative, al personale degli Enti ed Istituzioni di ricerca, delle
Università, nonché al personale amministrativo e tecnico dell’AFAM. Per il
personale docente e ricercatore dell’AFAM e per il personale docente della Scuola
sono previste, nelle Sezioni di riferimento, specifiche disposizioni in materia di
“Obblighi del dipendente” e di “Codice disciplinare”.
2. Il presente articolo abroga l’art. 10 del CCNL 19/04/2018.
Art. 23
Obblighi del dipendente
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la
Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon
andamento e imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo il rispetto della
legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. Il dipendente adegua
altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro,
contenuti nel codice di comportamento di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 165 del 2001 e
nel codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l’instaurazione di rapporti di
fiducia e collaborazione tra l’amministrazione e i cittadini.
3. In tale specifico contesto il dipendente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo
nazionale, le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite
dall’amministrazione anche in relazione alle norme vigenti in materia di
sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme
dell’ordinamento ai sensi dell’art. 28 della legge n. 241 del 1990;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio;
d) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui lo stesso abbia titolo,
nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all’attività
amministrativa previste dalla legge n. 241 del1990, dai regolamenti attuativi
31
della stessa vigenti nell’amministrazione e dal d.lgs. n. 33 del 2013 in materia di
accesso civico, nonché osservare le disposizioni della stessa amministrazione in
ordine al D.P.R. n. 445 del 2000 in tema di autocertificazione;
e) rispettare l’orario di lavoro e adempiere alle formalità previste per la rilevazione
delle presenze; rispettare gli obblighi relativi al Titolo III (Lavoro a distanza);
non assentarsi dal luogo della prestazione lavorativa senza l’autorizzazione del
dirigente o del responsabile; presso le Istituzioni scolastiche ed educative,
quest’ultimo si identifica con colui cui è attribuito l’incarico di DSGA;
f) durante l’orario di lavoro e durante l’effettuazione dell’attività lavorativa in
modalità agile, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti, condotta
adeguata ai principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della
dignità della persona;
g) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività che ritardino il
recupero psico-fisico nel periodo di malattia od infortunio;
h) eseguire le disposizioni inerenti all’espletamento delle proprie funzioni o
mansioni che gli siano impartite dai superiori; se ritiene che l’ordine sia
palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi lo ha
impartito, dichiarandone le ragioni; se l’ordine è rinnovato per iscritto ha il
dovere di darvi esecuzione; il dipendente non deve, comunque, eseguire l’ordine
quando l’atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo;
i) vigilare sul corretto espletamento dell’attività del personale sottordinato ove tale
compito rientri nelle proprie responsabilità;
j) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed
automezzi a lui affidati;
k) non valersi di quanto è di proprietà dell’amministrazione per ragioni che non
siano di servizio;
l) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in
connessione con la prestazione lavorativa, salvo i casi di cui all’art. 4, comma 2,
del D.P.R. n. 62 del 2013;
m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l’accesso ai locali
dell’amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano
debitamente autorizzate, persone estranee all’amministrazione stessa in locali
non aperti al pubblico;
n) comunicare all’ amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la
dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;
o) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all’ufficio di appartenenza, salvo
comprovato impedimento;
p) astenersi dal partecipare all’adozione di decisioni o ad attività che possano
coinvolgere direttamente o indirettamente interessi finanziari o non finanziari
32
propri, del coniuge, dell’altra parte dell’unione civile, di conviventi, di parenti,
di affini entro il secondo grado;
q) comunicare all’amministrazione la sussistenza di provvedimenti di rinvio a
giudizio in procedimenti penali.
4. Oltre agli obblighi indicati nel comma 3, il personale ATA delle istituzioni
scolastiche ed educative e quello amministrativo e tecnico dell’AFAM, è tenuto a:
a) cooperare al buon andamento dell’istituzione, osservando le norme del presente
contratto, le disposizioni per l’esecuzione e la disciplina del lavoro impartite
dall’amministrazione scolastica o accademica, le norme in materia di sicurezza e
di ambiente di lavoro;
b) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli
allievi, le studentesse e gli studenti;
c) durante l’orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti
una condotta uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì,
all’esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative dell’intera comunità
scolastica o accademica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli
altri dipendenti, degli utenti e degli allievi, delle studentesse e degli studenti;
d) mantenere una condotta coerente con le finalità educative della comunità
scolastica o accademica nei rapporti con le famiglie e con gli allievi, gli studenti
e le studentesse anche nell’uso dei canali sociali informatici;
e) rispettare i doveri di vigilanza nei confronti degli allievi, delle studentesse e degli
studenti, ferme restando le disposizioni impartite;
f) nell’ambito dei compiti di vigilanza, assolvere ai doveri di segnalazione, ove a
conoscenza, di casi e situazioni di bullismo e cyberbullismo;
g) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche
disposizioni vigenti per ciascun profilo professionale.
5. Il presente articolo abroga l’art. 11 del CCNL 19/04/2018.
Art. 24
Sanzioni disciplinari
1. Le violazioni da parte dei dipendenti, degli obblighi disciplinati all’art. 23 (Obblighi
del dipendente) danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione
delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:
a) rimprovero verbale, ai sensi del comma 4;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
33
d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad
un massimo di sei mesi;
f) licenziamento con preavviso;
g) licenziamento senza preavviso.
2. Sono anche previste, dal d.lgs. n. 165 del 2001, le seguenti sanzioni disciplinari, per
le quali l’autorità disciplinare si identifica, in ogni caso, nell’ufficio per i
procedimenti disciplinari:
a) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo
di quindici giorni, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001;
b) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre
giorni fino ad un massimo di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 1, del
d.lgs. n. 165 del 2001;
c) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo
di tre mesi, ai sensi dell’art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001.
3. Per l’individuazione dell’autorità disciplinare competente per i procedimenti
disciplinari dei dipendenti e per le forme e i termini e gli obblighi del procedimento
disciplinare trovano applicazione le previsioni dell’art. 55-bis del d.lgs. n. 165 del
2001.
4. Il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente procede
all’irrogazione della sanzione del rimprovero verbale. L’irrogazione della sanzione
deve risultare nel fascicolo personale.
5. Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari decorsi due anni
dalla loro irrogazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 154, comma 8, ultimo
capoverso (Codice disciplinare), della Sezione AFAM.
6. I ricercatori e tecnologi non sono soggetti a sanzioni disciplinari per motivi che
attengano all’autonomia professionale nello svolgimento dell’attività di ricerca che
gli enti sono tenuti a garantire ai sensi delle norme vigenti.
7. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il dipendente dalle eventuali
responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso.
8. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dal d.lgs. n. 116 del 2016 e dagli artt. 55
e seguenti del d.lgs. n. 165 del 2001.
9. Il presente articolo abroga l’art. 12 del CCNL 19/04/2018.
34
Art. 25
Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione
alla gravità della mancanza, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono
determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia
dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all’amministrazione, agli utenti o a terzi
ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al
comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio
previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) concorso nella violazione di più lavoratori in accordo tra di loro;
g) nel caso di personale delle istituzioni scolastiche educative ed AFAM,
coinvolgimento di minori, qualora affidati alla vigilanza del dipendente.
2. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od
omissione o con più azioni od omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico
procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le
suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
3. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo
della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione si applica, graduando l’entità
delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio o delle deliberazioni degli organi
collegiali, ivi incluse quelle relative al lavoro agile, anche in tema di assenze
per malattia, nonché dell’orario di lavoro, ove non ricorrano le fattispecie
considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 165 del 2001;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri
dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
c) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e per quello
amministrativo e tecnico dell’AFAM, condotte negligenti e non conformi alle
responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione;
d) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni
mobili o degli strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue
responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza;
e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di
sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o pregiudizio al servizio o
agli interessi dell’amministrazione o di terzi;
35
f) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio
dell’amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall’ art. 6 della legge. n.
300 del 1970;
g) insufficiente rendimento nell’assolvimento dei compiti assegnati, ove non
ricorrano le fattispecie considerate nell’art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001;
h) violazione dell’obbligo previsto dall’art. 55-novies, del d.lgs. n. 165 del 2001;
i) violazione di doveri ed obblighi di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti.
L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell’amministrazione
e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.
4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino a un massimo di 10 giorni si applica, graduando l’entità della
sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste al comma 3;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 3;
c) ove non ricorra la fattispecie prevista dall’articolo 55-quater, comma 1, lett. b)
del d.lgs. n. 165 del 2001, assenza ingiustificata dal servizio – anche svolto in
modalità a distanza – o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l’entità
della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza o
dell’abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della
violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati
all’amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato mancato trasferimento sin dal primo giorno, da parte del
personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale tecnico
e amministrativo dell’AFAM, con esclusione dei supplenti brevi cui si applica
la specifica disciplina regolamentare, nella sede assegnata a seguito
dell’espletamento di una procedura di mobilità territoriale o professionale;
e) svolgimento di attività che, durante lo stato di malattia o di infortunio, ritardino
il recupero psico-fisico;
f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’amministrazione, salvo che siano
espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300 del
1970;
g) ove non sussista la gravità e la reiterazione delle fattispecie considerate nell’art.
55-quater, comma 1, lett. e) del d.lgs. n. 165 del 2001, atti o comportamenti
aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale nei
confronti di un altro dipendente, comportamenti minacciosi, ingiuriosi,
calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi;
h) violazione degli obblighi di vigilanza da parte del personale delle istituzioni
scolastiche educative e dell’AFAM nei confronti degli allievi e degli studenti
allo stesso affidati;
i) violazione del segreto di ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a
pubblicità;
36
j) violazione di doveri ed obblighi di comportamento anche non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia derivato disservizio ovvero
danno all’amministrazione, agli utenti o a terzi.
5. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo
di quindici giorni si applica nel caso previsto dall’art. 55-bis, comma 7, del d.lgs. n.
165 del 2001.
6. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo
di tre mesi, si applica nei casi previsti dall’art. 55-sexies, comma 3, del d.lgs. n. 165
del 2001.
7. La sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre
giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall’art. 55-sexies,
comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.
8. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi, si applica, graduando
l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 4;
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della
vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione,
distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’ente o ad esso
affidati;
c) atti, comportamenti lesivi della dignità della persona o molestie a carattere
sessuale, anche ove non sussista la gravità e la reiterazione oppure che non
riguardino allievi e studenti;
d) alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con gli utenti;
e) fino a due assenze ingiustificate dal servizio in continuità con le giornate festive
e di riposo settimanale;
f) ingiustificate assenze collettive nei periodi, individuati dall’amministrazione,
in cui è necessario assicurare la continuità nell’erogazione di servizi all’utenza;
g) violazione degli obblighi di vigilanza nei confronti di allievi e studenti
minorenni determinata dall’assenza dal servizio o dall’arbitrario abbandono
dello stesso;
h) per il personale ATA delle istituzioni scolastiche ed educative e del personale
tecnico e amministrativo dell’AFAM, compimento di atti in violazione dei
propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento dell’istituzione e per
concorso negli stessi atti.
9. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo,
la sanzione disciplinare del licenziamento si applica:
I. con preavviso per:
a) le ipotesi considerate dall’art. 55-quater, comma 1, lett. b) c) e da f)-bis a f)
quinquies del d.lgs. n. 165 del 2001;
37
b) recidiva nelle violazioni indicate nei commi 5, 6, 7e 8;
c) recidiva nel biennio di atti, anche nei riguardi di persona diversa,
comportamenti o molestie a carattere sessuale oppure quando l’atto, il
comportamento o la molestia rivestano carattere di particolare gravità o
anche quando sono compiuti nei confronti di allievi, studenti e studentesse
affidati alla vigilanza del personale delle istituzioni scolastiche ed educative
e dell’AFAM;
d) dichiarazioni false e mendaci, rese dal personale delle istituzioni scolastiche,
educative e AFAM, al fine di ottenere un vantaggio nell’ambito delle
procedure di mobilità;
e) condanna passata in giudicato, per un delitto che, commesso fuori del
servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta
la prosecuzione per la sua specifica gravità;
f) violazione degli obblighi di comportamento di cui all’art 16, comma 2,
secondo e terzo periodo del D.P.R. n. 62 del 2013;
g) violazioni dei doveri e degli obblighi di comportamento non ricompresi
specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale, secondo i criteri di
cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro;
h) mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato impedimento, dopo
periodi di interruzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e
contrattuali vigenti, alla conclusione del periodo di sospensione o alla
scadenza del termine fissato dall’amministrazione.
II. senza preavviso per:
a) le ipotesi considerate nell’art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del
d.lgs. n. 165 del 2001;
b) commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che
possono dare luogo alla sospensione cautelare, secondo la disciplina dell’art.
26 (Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare), fatto salvo
quanto previsto dall’art. 27 (Sospensione cautelare in caso di procedimento
penale);
c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori
servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne
consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica
gravità;
d) commissione in genere – anche nei confronti di terzi – di fatti o atti dolosi,
che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da
non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
e) condanna, anche non passata in giudicato:
– per i delitti già indicati nell’art. 7, comma 1, e nell’art. 8, comma 1, lett. a
del d.lgs. n. 235 del 2012;
– quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai
pubblici uffici;
38
– per i delitti previsti dall’art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;
– per gravi delitti commessi in servizio;
f) violazioni intenzionali degli obblighi, non ricomprese specificatamente nelle
lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai
criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure
provvisoria del rapporto di lavoro.
10. Le mancanze anche se non espressamente previste nei commi precedenti sono
comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 1, facendosi riferimento,
quanto all’individuazione dei fatti sanzionabili, agli obblighi dei lavoratori di cui
all’art. 23 (Obblighi del dipendente) e riferendosi, quanto al tipo e alla misura delle
sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.
11. Al codice disciplinare, di cui al presente articolo, deve essere data la massima
pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione
secondo le previsioni dell’art. 55, comma 2, ultimo periodo, del d.lgs. n. 165 del
2001.
12. In sede di prima applicazione del presente CCNL, il codice disciplinare deve essere
obbligatoriamente reso pubblico nelle forme di cui al comma 11, entro 15 giorni
dalla data di stipulazione del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo
a quello della sua pubblicazione.
13. Il presente articolo dalla data della sua applicazione abroga l’art. 13 del CCNL
19/04/2018.
Art. 26
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55-quater, comma 3-
bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, l’amministrazione, laddove riscontri la necessità di
espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione
disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla
retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare,
l’allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni,
con conservazione della retribuzione.
2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo
dell’allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma
restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di
sospensione irrogati.
3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come
sospensione dal servizio, è valutabile agli effetti dell’anzianità di servizio.

Documenti